La richiesta di iscrizione anagrafica per cittadini stranieri dell’Unione europea è obbligatoria per legge dopo 3 mesi dall’ingresso nel territorio dello Stato italiano.
L’iscrizione anagrafica non è necessaria per il personale diplomatico e consolare.
L’Ufficiale d’Anagrafe effettua le iscrizioni nei due giorni lavorativi successivi alla presentazione della dichiarazione e provvede successivamente ad accertare la sussistenza dei requisiti previsti.
Gli effetti giuridici delle iscrizioni anagrafiche decorrono dalla data di presentazione della dichiarazione.
In caso di dichiarazioni mendaci sarà informata l’autorità giudiziaria. Chi dichiara il falso a un pubblico ufficiale va incontro alla decadenza dai benefici e a sanzioni penali.
In caso di esiti negativi degli accertamenti, l’Ufficio Anagrafe comunica l’interruzione del procedimento. L’interessato potrà riaprire la pratica presentando memorie o documenti utili alla sua conclusione.